La normativa sulla qualita' dell'aria e' stabilita dal D.Lgs. 155 del 13/08/2010 che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE (relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa) e abroga una serie di leggi precedenti, tra cui il DM n. 60 del 2 aprile 2002 e il D.Lgs. 351 del 04/08/1999.

Le finalita' del Decreto sono:

  1. individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
  2. valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
  3. ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
  4. mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
  5. garantire al pubblico le informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente;
  6. realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea in materia di inquinamento atmosferico.

Per raggiungere tali finalita', il decreto stabilisce:

  1. i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
  2. i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
  3. le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
  4. il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2.5;
  5. i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
  6. i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

Per aria ambiente, si intende l'aria esterna presente in troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Il valore limite e' un livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato.

La soglia di allarme e' il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati.

La soglia di informazione e' il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive.

Il valore obiettivo e' il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita.

L'obiettivo a lungo termine e' il livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente.

Per ossidi di azoto (NOX) si intende la somma dei rapporti di mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto e biossido di azoto, espressa in unita' di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m3).

I valori limite fissati dal Decreto al fine della protezione della salute umana sono riepilogati in Tabella 1.

Il valore limite riportato per il biossido di zolfo puo' essere espresso anche in termini di percentili. Il percentile 99.73 della concentrazione media oraria non deve superare i 350 µg/m3, mentre il percentile 99.18 della concentrazione media giornaliera non deve superare i 125 µg/m3.

Analogamente per il biossido di azoto il percentile 99.79 della concentrazione media oraria non deve superare i 200 µg/m3.

Per quanto riguarda il PM10 il percentile 90.41 delle concentrazioni medie giornaliere non deve superare i 50 µg/m3.

Per il benzene il Decreto stabilisce un valore limite di 5 µg/m3 per la media annua.

Il valore limite per il monossido di carbonio e' espresso tramite la media massima giornaliera su 8 ore. Essa viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora.

Il Decreto stabilisce le soglie di allarme per il biossido di zolfo, per il biossido di azoto e per l'ozono:

  • SO2: 500 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualita' dell'aria di un area di almeno 100 km2 oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.
  • NO2: 400 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualita' dell'aria di un'area di almeno 100 km2 oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.
  • O3: 180 µg/m3 come media su 1 ora per finalita' di informazione; 240 µg/m3 come media su 1 ora per tre ore consecutive per finalita' di allarme.

In caso di superamenti delle soglie di allarme l'informazione deve essere resa pubblica, completa di data e ora del superamento, la causa (nel caso in cui sia nota), le previsioni sui futuri livelli di inquinamento, le categorie di popolazione potenzialmente sensibili al fenomeno e le precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere per minimizzare gli eventuali danni.

I livelli critici per la protezione della vegetazione vengono riepilogati in Tabella 2, e sono pari a 20 µg/m3 e 30 µg/m3 come media sull'anno civile rispettivamente per SO2 e NOX.

La Tabella 3 riepiloga i valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Infine, la Tabella 4 e la Tabella 5 riepilogano i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono.


Tabella 1 Valori limite fissati dal D.Lgs 155/2010 per la protezione della salute umana.

Inquinante Periodo di mediazione Valore limite
Biossido di zolfo1 ora 350 µg/m3 da non superare piu' di 24 volte per anno civile
Biossido di zolfo24 ore125 µg/m3 da non superare piu' di 3 volte per anno civile
Biossido di azoto1 ora200 µg/m3 da non superare piu' di 18 volte per anno civile
Biossido di azotoAnno civile40 µg/m3
BenzeneAnno civile5 µg/m3
Monossido di carbonioMedia massima giornaliera di 8 ore(1)10 mg/m3
PiomboAnno civile0.5 µg/m3
PM1024 ore50 µg/m3 da non superare piu' di 35 volte per anno civile
PM10Anno civile40 µg/m3
PM2.5 (Fase 1)Anno civile25 µg/m3
PM2.5 (Fase 2)Anno civileDa stabilire

(1) Media mobile. Ogni media e' riferita al giorno in cui si conclude. L'ultima fascia di calcolo per ogni giorno e' quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00.


Tabella 2 Livelli critici fissati dal D.Lgs 155/2010 per la protezione della vegetazione.

Inquinante Periodo di mediazione Livello critico
Biossido di zolfoAnno civile20 µg/m3
Biossido di zolfo1 ottobre - 31 marzo20 µg/m3
Biossido di azotoAnno civile30 µg/m3

Tabella 3 Valore obiettivo riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione di PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.

Inquinante Valore obiettivo
Arsenico6.0 ng/m3
Cadmio5.0 ng/m3
Nichel20.0 ng/m3
Benzo(a)pirene1.0 ng/m3

Tabella 4 Valori obiettivo fissati dal D.Lgs 155/2010 per l'ozono.

Finalita' Periodo di mediazione Valore obiettivo (1)
Protezione della salute umanaMedia massima giornaliera calcolata su 8 ore120 µg/m3 da non superare piu' di 25 volte per anno civile come media su tre anni
Protezione della vegetazioneDa maggio a luglioAOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) 18000 µg/m3 h come media su cinque anni

(1) Il raggiungimento del valore obiettivo e' valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione della salute umana, e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione.


Tabella 5 Obiettivi a lungo termine fissati dal D.Lgs 155/2010 per l'ozono.

Finalita' Periodo di mediazione Obiettivo a lungo termine
Protezione della salute umanaMedia massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile (1)120 µg/m3
Protezione della vegetazioneDa maggio a luglioAOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) 6000 µg/m3 h (2)

(1) Media mobile. Ogni media e' riferita al giorno in cui si conclude. L'ultima fascia di calcolo per ogni giorno e' quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00.

(2) Per AOT40 (espresso in µg/m3 h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (40 ppb) e 80 µg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 08:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET).