feb
14
2012
admin
Qualità dell'aria
AOT40, As, C6H6, Cd, CO, D.Lgs. 155/2010, inquinamento atmosferico, Media mobile, NO2, NOX, O3, qualità dell'aria, SO2, valore limite
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La normativa di interesse sulla qualità dell’aria in Italia è stabilita dal D.Lgs. 155 del 13/08/2010 che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE (relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abroga una serie di leggi precedenti, tra cui il DM n. 60 del 2 aprile 2002 e il D.Lgs. 351 del 04/08/1999.
Le finalità del Decreto sono:
- individuare obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
- ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
- mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente;
- realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell’Unione Europea in materia di inquinamento atmosferico.
Per raggiungere tali finalità, il decreto stabilisce:
- i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
- i livelli critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- le soglie di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2.5;
- i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l’ozono.
Per aria ambiente, si intende l’aria esterna presente in troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
Il valore limite è un livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato.
La soglia di allarme è il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati.
La soglia di informazione è il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive.
Il valore obiettivo è il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita.
L’obiettivo a lungo termine è il livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente.
Per ossidi di azoto (NOX) si intende la somma dei rapporti di mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto e biossido di azoto, espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m3).
I valori limite fissati dal Decreto al fine della protezione della salute umana sono riepilogati in Tabella 1.
Il valore limite riportato per il biossido di zolfo può essere espresso anche in termini di percentili. Il percentile 99.73 della concentrazione media oraria non deve superare i 350 µg/m3, mentre il percentile 99.18 della concentrazione media giornaliera non deve superare i 125 µg/m3. Analogamente per il biossido di azoto il percentile 99.79 della concentrazione media oraria non deve superare i 200 µg/m3. Per quanto riguarda il PM10 infine, il percentile 90.41 delle concentrazioni medie giornaliere non deve superare i 50 µg/m3. Per il benzene il Decreto stabilisce un valore limite di 5 µg/m3 per la media annua. Il valore limite per il monossido di carbonio è espresso tramite la media massima giornaliera su 8 ore. Essa viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media mobile è riferita al giorno in cui si conclude. L’ultima fascia di calcolo per ogni giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00.
Il Decreto stabilisce le soglie di allarme per il biossido di zolfo, per il biossido di azoto e per l’ozono:
- SO2: 500 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un area di almeno 100 km2 oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.
- NO2: 400 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2 oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.
- O3: 180 µg/m3 come media su 1 ora per finalità di informazione; 240 µg/m3 come media su 1 ora per tre ore consecutive per finalità di allarme.
In caso di superamenti delle soglie di allarme l’informazione deve essere resa pubblica, completa di data e ora del superamento, la causa (nel caso in cui sia nota), le previsioni sui futuri livelli di inquinamento, le categorie di popolazione potenzialmente sensibili al fenomeno e le precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere per minimizzare gli eventuali danni.
I livelli critici per la protezione della vegetazione vengono riepilogati in Tabella 2, e sono pari a 20 µg/m3 e 30 µg/m3 come media sull’anno civile rispettivamente per SO2 e NOX.
La Tabella 3 riepiloga i valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Infine, la Tabella 4 e la Tabella 5 riepilogano i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l’ozono.
Il raggiungimento del valore obiettivo per l’ozono è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione della salute umana, e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione. La media mobile per l’ozono è calcolata come indicato per il monossido di carbonio.
Per AOT40 (espresso in µg/m3 h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (40 ppb) e 80 µg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 08:00 e le 20:00, ora dell’Europa centrale (CET).




