Gli impianti e le attivita' che producono emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sono soggetti alle prescrizioni indicate nel D.L.gs. 152 del 3 aprile 2006 Parte V (prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivita') e successive modifiche (D.Lgs del 29 giugno 2010).

Per impianto si intende (art. 268 comma h) del D.L.gs. 152/06) il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa dotata di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attivita'; la specifica attivita' a cui e' destinato il macchinario puo' costituire la fase di un ciclo produttivo piu' ampio”. In questo senso anche gli impianti termici civili ricadono nell'ambito di applicazione del decreto.

Qualora sia necessario realizzare degli interventi (nuova installazione, trasferimento, modifica, modifica sostanziale) il gestore e' tenuto a presentare all'autorita' competente che puo' essere la regione o la provincia autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale quale autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal decreto. Per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorita' competente e' quella che rilascia tale autorizzazione.

Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro (art. 269 del D.L.gs. 152/06) presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attivita' a cui l'impianto e' destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attivita' cui l'impianto e' destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica presentata al momento della costruzione o per il rilascio di autorizzazioni esistenti, anche relativa alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento.

Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse .Qualsiasi modifica e' comunque da considerarsi modifica sostanziale in presenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dalla parte ll dell'Allegato l alla parte quinta del D.L.gs. 152/06.

Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

  • Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
  • Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW
  • Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW
  • Impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate
  • Impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW
  • Gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW
  • Gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW

Esistono inoltre alcuni impianti e attivita' che per entita' delle emissioni (se non si utilizzano sostanze con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61) non richiedono una autorizzazione (Parte I allegato 4 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche nel D.Lgs 128/2010):

  • Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con cnsumo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/giorno.
  • Laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole
  • Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura
  • Le seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, fissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebolizione del bagno, cio' deve avvenire senza utilizzatione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150 gradi e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili organici od inorganici.
  • Cucine,  esercizi di ristorazione collettiva e mense, rosticcerie e friggitorie
  • Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo  giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
  • Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
  • Serre.
  • Stirerie.
  • Laboratori fotografici.
  • Autorimesse e officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
  • Autolavaggi.
  • Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
  • Macchine per eliografia.
  • Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimenti, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
  • Impianti trattamento acque, escluse le linee di trattamento fanghi
  • Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
  • Attivita' di seconda lavorazione del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempra, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di amidatura e satinatura.
  • Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
  • Molitura di  cereali con produzione giornaliera non superiore a 500 kg. A tali attivita' non si applica quanto disposto all'articolo 272, comma 1.
  • Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
  • Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
  • Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
  • Allevamenti effettuati in ambienti confianti il cui nulero di capi potenzialmente presenti e' inferiore a quanto indicato in apposita tabella (Parte I
    Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1, D.Lgs 128/2010).

Sono sottoposti ad autorizzazone generale semplificata i seguenti impianti:

  • Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
  • Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
  • Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
  • Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
  • Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
  • Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
  • Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
  • Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
  • Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
  • Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
  • Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
  • Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
  • Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
  • Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
  • Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
  • Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
  • Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
  • Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
  • Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
  • Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/g.
  • Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g.
  • Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
  • Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
  • Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
  • Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
  • Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
  • Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
  • Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
  • Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW
  • impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
  • Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali come indicato in apposita tabella (Parte I Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2, D.Lgs 128/2010).